RINVIO ADOZIONE NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: COSA FARE?
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RINVIO ADOZIONE NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: COSA FARE?
Nella precedente NEWS del 09 maggio scorso, avevamo parlato delle i modifiche apportate al D. Lgs 81/08 dalla Legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021.
Tra le varie modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro dalla Legge 215/2021 una in particolare prevedeva, entro il 30 giugno 2022, l’adozione di un nuovo Accordo Stato Regioni che accorpasse e modificasse gli accordi vigenti in materia di formazione dei lavoratori.
Ma cosa ne è del nuovo accordo previsto dalla Legge 215/2021?
CI SONO NOVITÀ PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?
Non essendo riusciti ad approvare un nuovo Accordo entro il 30 giugno 2022, quindi per fare chiarezza è bene precisare subito che in assenza di un nuovo Accordo Stato Regioni, per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro resta in vigore quanto previsto dalla normativa vigente.
Ricordiamo che l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 215/2021, prevede: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
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Formazione del Datore di Lavoro: l’individuazione della durata, la definizione dei contenuti minimi e delle modalità della “formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro”.
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Verifica di efficacia della formazione: il nuovo Accordo definirà anche “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
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Formazione Preposti: il nuovo Accordo dovrà attuale la previsione della ripetizione “con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Come detto sopra, però, il nuovo accordo previsto entro il 30 giugno 2022 non stato adottato ed è presumibile che si dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di vedere realizzati l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi vigenti sopra citati.
COME ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN ASSENZA DEL NUOVO ACCORDO?
Chiarito, quindi definitivamente, che entro il 30 giugno 2022 non c’è stato un nuovo accordo, tale data non implica in alcun modo l’entrata in vigore di obblighi legati nuovo accordo.
I nuovi obblighi formativi introdotti dalla nuova formulazione del D. Lgs. 81/08 decorreranno dalla data di adozione del nuovo accordo che ne definirà le nuove modalità.
Pertanto, sulla base di quanto ribadito dalla Circolare 16 febbraio 2022, n.1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fino alla pubblicazione del nuovo accordo, per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, restano in vigore la periodicità e i contenuti previsti dagli accordi esistenti.
(fonte ecoricerche-vega)